Finisce qui l’odiosa disparità di trattamento tra vittime, con diritto esteso anche alle posizioni già definite, che potranno essere rivalutate
Riceviamo e pubblichiamo.
Un altro grande e concreto passo in avanti verso l’equiparazione di tutte le Vittime dopo la storica pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n.6217/2022 ottenuta dallo Studio Legale Associato Guerra.
È stata definitivamente affermata la piena applicabilità dei criteri medicolegali previsti dal dPR 181/09 a tutte le Vittime, del terrorismo e della criminalità organizzata, del dovere e per gli equiparati, ai fini della quantificazione percentuale dell’invalidità complessiva, comprensiva anche del danno morale.
Questo consentirà anche a chi è stato valutato in precedenza, con criteri meno favorevoli, di essere rivalutato per ottenere i giusti benefici di legge che gli competono.
Spiega l’avvocato Guerra:
A proposito delle modalità di quantificazione del punteggio per l’invalidità, cui corrispondono diversi benefici a seconda della percentuale raggiunta, da anni ci battevamo perché l’invalidità complessiva venisse quantificata per tutte le Vittime secondo i criteri medicolegali dettati dal DPR 181 del 2009, in luogo di quelli più restrittivi di cui al DPR 243/06, applicati generalmente in sede di visita dalle varie Commissioni Mediche.
La Suprema Corte ci ha dato ragione, e condividendo la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della frastagliata normativa, ha definitivamente riconosciuto l’applicazione di un criterio unico valido per tutte le Vittime, individuandolo negli articoli 3 e 4 del DPR 181/09, evitando in tal modo odiose sperequazioni di punteggi dinanzi a posizioni meritevoli di identica tutela.