Home Toscana Regione Toscana Toscana, Ass. Fratoni sicurezza e sviluppo con legge rischio idraulico

Toscana, Ass. Fratoni sicurezza e sviluppo con legge rischio idraulico

1044
Federica Fratoni


Download PDF

Modifica alla legge regionale 21 del 2012: ‘Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Così l’Assessore regionale all’ambiente, Federica Fratoni, commentando l’approvazione in Consiglio della modifica alla legge regionale 21 del 2012 ‘Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua’:

Una legge all’avanguardia che risponde a un’evoluzione del quadro normativo e dei relativi strumenti e che abbandona il mero vincolo statistico della pericolosità per accentuare la tutela del territorio attraverso un’analisi puntuale del contesto.

La nuova legge sul rischio idraulico che oggi esce dal Consiglio ci permetterà, là dove si immaginano interventi di riqualificazione urbana, di farlo in maggiore sicurezza dal rischio alluvioni.

In estrema sintesi, riusciamo a coniugare più sicurezza con lo sviluppo.

Insieme alla Commissione competente abbiamo lavorato a lungo a questo testo che scaturisce da una nuova impostazione data dall’Unione europea, la quale invita a recepire il concetto di valutazione del rischio al posto del concetto ben più statico di ‘pericolosità.

Cambia il criterio di classificazione del rischio idraulico, quindi, e si introduce il criterio della ‘magnitudo’, ovvero la combinazione tra il livello d’altezza dell’acqua durante un’alluvione, battente, e la velocità della corrente.

Dice Fratoni:

Mantenendo saldi i vincoli di inedificabilità nelle aree a elevata pericolosità idraulica  oggi sappiamo che dobbiamo fare i conti con un rischio medio e che non esiste un livello di sicurezza assoluto.

Soprattutto, sappiamo che abbiamo bisogno di lavorare sui temi della rigenerazione urbana e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Questa legge ci dice come intervenire mantenendo il regime di sicurezza idraulica e responsabilizzando i sindaci che nelle loro attività di governo del territorio potranno ripensare il proprio comune attraverso un principio di consapevolezza del rischio.

Il testo ha una genesi che parte nel 2012, quando fu fatta la legge 21, a seguito degli eventi drammatici di Aulla, il Presidente Rossi decise di mettere un punto e innescare una fase di profonda riflessione che ha portato all’evoluzione fondamentale del quadro.

Ci sono stati la normativa europea, che è stata recepita anche dalla regione Toscana attraverso l’approvazione del piano di gestione rischio alluvioni, poi la riorganizzazione dei consorzi, dei geni civili e, le risorse, tantissime, che sono state investite e che continuano a essere investite per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica.

I tempi sono, quindi, maturi per introdurre una nuova filosofia più innovativa e attuale.

In pratica, quando saranno previsti interventi di riqualificazione urbana, o di ristrutturazione di strutture esistenti e storicizzate di interesse pubblico, si agirà non prendendo più a riferimento solo la frequenza degli eventi alluvionali ma, criterio ben più puntuale, la possibile intensità di questi con la conseguente valutazione degli eventuali danni provocati.

Il che implica, naturalmente, anche l’assunzione di tutte le iniziative conseguenti.

In linea di principio, ogni intervento sarà possibile soltanto al di sopra della soglia di sicurezza e senza aggravare il rischio idraulico altrove.

Ecco le novità maggiori della nuova legge sul rischio idraulico approvata oggi in Consiglio regionale:

– la valorizzazione del territorio. La disciplina riguardante le trasformazioni del patrimonio edilizio esistente è finalizzata a consentirne il recupero e la gestione conseguendo, al contempo, un’adeguata gestione del rischio alluvioni. In questo concetto sono comprese anche le sponde dei fiumi e la valorizzazione degli impianti o gli edifici che su esse insistono.

– la distinzione tra territorio urbanizzato e non urbanizzato. La gestione del rischio alluvioni distingue le condizioni di attuazioni delle trasformazioni a seconda che queste ricadono all’interno o all’esterno del perimetro urbanizzato. L’approccio seguito, infatti, coniuga la gestione del rischio alluvioni con le finalità della legge regionale 65 del 2014 che prevede la valorizzazione del territorio urbanizzato e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e, nello stesso tempo, la salvaguardia del territorio non urbanizzato.

– l’incentivo a forme di collaborazione pubblico privato. Riguarda la realizzazione di opere idrauliche attraverso la stipula di una specifica convenzione. Le opere idrauliche, ancorché realizzate da soggetti privati, sono comunque soggette al rispetto della normativa nazionale di riferimento in materia di contratti pubblici e in materia ambientale.

– i contributi per la determinazione del battente. La Regione assegnerà ai comuni contributi ai fini della implementazione delle mappe di pericolosità. A questo scopo verrà a breve emanato un bando di 480mila euro per l’anno 2018.