Sentenza della Corte di Cassazione n. 23192 del 4/10/17
Eccoci nuovamente a parlare di argomenti che sostengo ormai da diversi anni: come si calcola il tasso nei mutui ai fini dell’Usura Bancaria?
Ho fatto centinaia di video e articoli nei quali sostenevo le modalità di calcolo delle formule da applicare per verificare i contratti di mutuo, finanziamento, leasing, cessioni del 5° e ogni altro medio lungo termine unitamente ai contratti di affidamento a revoca. Inserire tutto ciò che il mutuatario o correntista potrebbe pagare in base alle condizioni pattuite in contratto ab origine, punto!
L’interesse corrispettivo, l’interesse di mora, le penali, le spese e ogni altro onere previsto che concorre ad incrementare di fatto il tasso di interesse.
Senza che ormai ripeta per l’ennesima volta i motivi di questa confusione e del perché le banche avessero avuto delle disposizioni diverse dalla banca d’Italia, è ormai evidente a tutti che la confusione è certamente strumentale e questo ha creato, spesso in buona fede, anche un orientamento contro legge.
Finalmente, questa un’ulteriore decisione davvero importante in tema di “usura bancaria” relativa a mutui e finanziamenti che è tuttora oggetto di contrasti giurisprudenziali proprio grazie alla confusione di cui sopra;
la Corte di Cassazione sesta sezione civile, con l’ordinanza 23192/17 del 4/10/2017 chiarisce in modo ancora più inequivocabile cosa includere nel calcolo dei tassi, di fatto ribadendo ciò che la Legge 108/96 e l’ex art. 644 c.p.p. prevedono, ovvero interessi corrispettivi, moratori, spese, e ogni altro onere ad eccezione di imposte e bolli, vanno inseriti nel calcolo del tasso usurario.
Questa sentenza, di sicuro, aiuta a sbloccare tantissime situazioni incagliate, favorendo migliaia di utenti, fra privati, aziende ed utenti bancari in generale.
Secondo la Suprema Corte, per accertare se sono usurari o meno gli interessi praticati sul mutuo dalla banca è possibile cumulare quelli corrispettivi e quelli moratori e verificare poi il superamento del tasso-soglia ai sensi dell’articolo 1 della legge 108/96, tanto che, nella fattispecie, il debitore dovrà restituire solo la sorte capitale e non gli interessi, essendo nulla in ragione dell’articolo 1815 del Codice Civile la relativa pattuizione.
In caso affermativo risulta legittima la sentenza di merito che ha ammesso la banca al passivo di una società fallita soltanto per la sorte capitale del finanziamento.
Nel caso affrontato dai giudici di legittimità, è stata rigettato definitivamente l’opposizione proposta da un istituto bancario nei confronti dello stato passivo di un’azienda fallita.
Nella specifica circostanza è stata la CTU, consulenza tecnica di ufficio, eseguita in sede di merito, ad accertare che al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori è superiore al tasso-soglia di legge; si verifica dunque un’ipotesi di usura originaria (ab origine) e non sopravvenuta come, al contrario, eccepiva la banca.
Gli ermellini hanno, infatti, rigettato il ricorso dell’istituto di credito che chiedeva la censura della decisione di merito nella parte in cui la nullità degli interessi usurari moratori non avrebbe dovuto colpire quelli corrispettivi che non superano il tasso soglia: resta confermato il decreto del Tribunale fallimentare in ragione del fatto che la pattuizione è nulla ai sensi dell’articolo 1815 CC e nessun interesse spetta all’istituto mutuante.
Sottolineano i giudici di piazza Cavour che:
l’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;
e quindi il ricorso della banca risulta essere manifestamente infondato in quanto – ricorda la Suprema Corte – come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità
è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 de/ 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).
Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000).
Questa sentenza si aggiunge alle tante che vengono emesse negli ultimi mesi facendo sempre più chiarezza e tracciando, finalmente, una linea precisa circa l’attuazione di norme chiare su come calcolare i tassi in modo oggettivo, replicabile e matematico.
Sono certo che molte banche, che hanno a cuore i propri Utenti, facciano in qualche modo una sana riflessione circa i danni che negli ultimi decenni sono stati perpetrati ai consumatori e, grazie al contributo di questa ulteriore importante sentenza che può rendere giustizia a migliaia di consumatori, si favoriscano rapidi accordi anche stragiudiziali nel rispetto delle parti.
Di sicuro, tale sentenza rappresenta un legittimo ed ulteriore motivo in più per andare avanti nelle azioni già intraprese e da intraprendersi per accertare l’usura nei contratti finanziari di migliaia di mutui e finanziamenti scaduti e in corso per recuperare importanti somme illegittimamente pagate.
Autore Rosario De Vincenzo
Rosario De Vincenzo, Consulente, Life e Business Coach, è imprenditore nel settore della finanza, del marketing e delle tecnologie, con esperienze maturate da oltre 25 anni. È Trainer certificato in Programmazione Neurolinguistica - Business e Master Practitioner PNL, Coach PNL (R. Bandler- J. La Valle). Si occupa di start-up tecnologiche e di marketing ad alto valore aggiunto. - autore del best seller “Usura Bancaria” Bruno Editori 2013 e del best seller: “Contro l’Usura Finanziaria” MIND Edizioni 2016, autore del best seller Marketing Essenziale MIND Edizioni 2018 - fondatore dei marchi HGM -HGM108 - Msnet Lab e dell’Associazione Italiana contro l’Usura bancaria, diplomato al MICAP, Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni, Laureato in Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali - Laureato in Scienze dell’Organizzazione - Docente di Alta Formazione per diversi Istituti di ricerca Universitari Pubblici e Privati - Consulente per Enti Pubblici ed Ambasciate per progetti Trans-Nazionali- È stato Mediatore creditizio per tantissimi anni, ricoprendo ruoli in CDA di diverse compagnie finanziarie e tecnologiche. V-blogger: www.usurabancaria.com - www.ilmarketingessenziale.com https://www.youtube.com/rosariodevincenzo www.rosariodevincenzo.it www.rosariodevincenzo.it/dvracademy rosariodevincenzo@libero.it
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