La seduta è in programma dalle ore 15:00 alle 17:00
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
Disegno di legge ‘Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026. Delibera di Giunta regionale n. 601 del 9 novembre 2024’ – con il Disegno di legge, ad iniziativa dell’Assessore regionale al Bilancio Ettore Cinque, si effettua una Variazione di Bilancio di circa 28 milioni di euro, che si è resa necessaria a seguito del conseguimento del risparmio di circa 11 milioni di euro in linea capitale per la rinegoziazione dei mutui.
Tale risparmio viene reimpiegato a cofinanziamento dei fondi europei.
Inoltre, la variazione di Bilancio prende atto delle entrate derivanti dalla distribuzione ai soci, in proporzione delle quote detenute, degli utili di esercizio del Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano e di quelle accertate per l’andamento della riscossione delle imposte regionali, di IRPEF ed Irap, per circa 15 milioni di euro.
Di queste risorse, 2 milioni di euro vengono destinate alle somme urgenze di Protezione Civile e circa 12 milioni di euro per l’incremento della quota sociale delle prestazioni sociosanitarie per adulti non autosufficienti, disabili, per le prestazioni nelle RSA, nei centri diurni e residenziali di riabilitazione.
– Proposta di legge ‘Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione’– la proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri Valeria Ciarambino, gruppo misto, Vincenzo Alaia, IV, Luigi Abbate (Campania Libera, Stefano Caldoro, Moderati e Riformisti, Corrado Matera, gruppo misto, Tommaso Pellegrino, IV, Bruna Fiola, PD, Vittoria Lettieri, De Luca Presidente, Giuseppe Sommese, Azione, Vincenzo Ciampi, M5S, Loredana Raia, PD, e Roberta Gaeta, Demos, è finalizzata a prevenire e curare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, che rappresentano un problema di sanità pubblica di crescente importanza per la loro progressiva diffusione soprattutto tra i giovani, con la Campania, che registra un numero di 600 casi all’anno ed è in vetta delle regioni con più DNA diagnosticati, insieme con Calabria e Sardegna.
Per questo, la proposta di legge è finalizzata all’adeguamento della rete dedicata ai DNA, completa in tutti i livelli di assistenza e distribuita in maniera omogenea sul territorio regionale, con l’attivazione presso i Pronto Soccorso della Regione del ‘Percorso Lilla’, sulla base di un documento elaborato a partire dal 2018 dal Ministero della Salute, per promuovere l’attivazione di ulteriori interventi funzionali al riconoscimento e alla presa in carico precoci dei soggetti affetti da DNA, tra cui la programmazione di attività di screening da effettuarsi in ambito scolastico, sportivo e di aggregazione giovanile con la collaborazione dei servizi sociali e dei servizi competenti delle ASL.
Inoltre, la proposta di legge prevede che l’Osservatorio epidemiologico regionale, istituito ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n. 36/1987, effettui indagini epidemiologiche finalizzate a fornire dati affidabili concernenti i DNA, e che la Regione garantisca un’adeguata dotazione di personale alla Rete; nell’ambito dei contesti di cura dedicati alla cura di tali patologie.
– Proposta di legge ‘Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco’ – la proposta di legge , ad iniziativa dei consiglieri Vincenzo Alaia, Luigi Abbate e Francesco Iovino, mira ad istituire nella Regione Campania il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, ovvero dei professionisti che operano da tramite tra la ricerca scientifica e la classe medica, con il continuo aggiornamento scientifico e normativo, l’interscambio di esperienze acquisite sul campo con la classe medica, con lo scopo di favorire un impiego sicuro ed appropriato dei medicinali, orientando le scelte terapeutiche sulla base delle evidenze scientifiche più accreditate e trasferendo adeguata conoscenza sul farmaco in generale, a tutela e nell’interesse dei pazienti.
– Disegno di legge ‘Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)’ – Il disegno di legge, ad iniziativa dell’Assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, è diretto a realizzare una parziale revisione della legge regionale legge regionale n. 11/1996 mediante l’introduzione di disposizioni volte a chiarire con maggiore precisione i vincoli e le prescrizioni previste per gli enti competenti per la realizzazione degli interventi di forestazione.
Il ddl è, inoltre, finalizzato a superare l’impossibilità di sostituire, nei limiti assunzionali, il personale andato in quiescenza e di assumere con contratti a tempo indeterminato gli operai idraulico -forestali assunti a tempo determinato, prevedendo che le nuove assunzioni sono possibili all’esito di procedure selettive svolte nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili.
Altresì, al fine di garantire una compartecipazione alle scelte programmatorie regionali, si istituisce anche il ‘Tavolo di partenariato’, cui è affidato il compito, tra l’altro, di formulare indirizzi e esprimere parere sulle proposte di turn over e di nuovi assunzioni, valorizzando, in particolare, le esperienze acquisite dal personale nelle attività oggetto di contratto.
– Regolamento regionale ‘Modifica del regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11. Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)’ – Il Regolamento, ad iniziativa dell’Assessore regionale alle Politiche sociali, Lucia Fortini, disciplina le condizioni e i criteri di qualità per l’esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai Comuni associati negli Ambiti territoriali. I requisiti specifici dei servizi sono definiti nel catalogo redatto sulla base del Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali.
Il Regolamento definisce le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’esercizio dei servizi domiciliari e territoriali, i requisiti per l’accreditamento, le attività di vigilanza e di controllo, le sanzioni nei casi di esercizio abusivo degli stessi.
– Disegno di legge ‘Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell’area dei Campi Flegrei’– il disegno di legge, ad iniziativa dell’Assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo, dando attuazione al Decreto Legge 11 giugno 2024 n. 76 (Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei), coordinato con legge di conversione 8 agosto 2024 n. 111 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione post terremoto, per gli interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali) è finalizzato ad evitare, nella ‘zona di intervento’ territoriale dei Campi Flegrei, indicata dalla norma nazionale, interventi di nuova costruzione nell’area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico dei Campi Flegrei.
A tal fine si dispone l’applicazione a tale area di intervento delle disposizioni e delle norme di salvaguardia previste dalla Legge regionale 10 dicembre 2003 n. 21 per i Comuni rientranti nella ‘zona rossa’ ad alto rischio vulcanico dell’area vesuviana.
Restano esclusi gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, come previsto dalla Legge regionale urbanistica n. 16/2004.
Pertanto, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti nell’area oggetto di intervento non potranno contenere disposizioni che consentano nuove edificazioni a scopo residenziali mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici esistenti.
Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente nell’ambito territoriale della zona di intervento di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 76/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.111/2024.
Restano esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, con la pianificazione di emergenza e in attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 16/2004 e successive modifiche ed integrazioni.