Il testo integrale della lettera
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
La Regione non ha dubbi e risponde al quesito posto dal Comune di Prato in modo chiaro: la signora Rossana Stella e suo figlio possono rimanere nell’alloggio ERP a loro assegnato perché la legge regionale prevede la possibilità che il Comune sospenda l’esecuzione della decadenza, con provvedimento motivato.
Gli uffici regionali competenti, chiudono la questione con una lettera che oggi stesso, 20 agosto, è stata fatta pervenire al Comune di Prato, in relazione alla questione sulla eventuale decadenza dei diritti acquisiti dalla cittadina, in quanto proprietaria di un un camper, acquistato nel 2015, con potenza superiore a 80 kw con il quale poter fare brevi vacanze con il figlio affetto da autismo.
Ecco il testo integrale della lettera inviata dalla Regione:
In merito alla problematica posta con vs. nota del 12.8.2019, relativamente alla applicazione dei meccanismi di decadenza dall’assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in presenza di una o più evenienze fra quelle previste all’art. 38 comma 3 della Legge regionale in oggetto, in attesa di emanare una circolare esplicativa approvata dagli organi competenti, si precisa quanto segue: la Legge regionale in oggetto, allo stesso articolo 38, oltre ad elencare (comma 3) le casistiche che portano alla decadenza dall’assegnazione, prevede (comma 5) che il comune, avviato obbligatoriamente il procedimento di decadenza e trascorso il termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del nucleo assegnatario, concluda il procedimento stesso con la definitiva decadenza dall’assegnazione ovvero, pur in presenza di una o più delle casistiche previste al comma 3, con una motivata conferma dell’assegnazione stessa, temporanea o a tempo indeterminato.
Come più volte esplicitato nei numerosi incontri nei territori con le amministrazioni locali svolti nell’iter di formazione della proposta di legge, questa particolare facoltà da parte dei comuni permette, pur fissando delle regole generali, di valutare i singoli casi nelle loro specificità e particolarità, purché in piena trasparenza ed esplicitando le dovute motivazioni.
Tale facoltà, applicata al caso specifico del comune di Prato che ha provocato la formulazione del quesito, può portare alla decisione di non procedere alla definitiva decadenza dell’assegnatario per il venir meno del requisito previsto alla lettera e3 punto 2 Allegato A alla Legge regionale (automezzo acquistato negli ultimi 5 anni con potenza superiore a 80 kw) sia decidendo di non applicare la norma specifica per gli automezzi acquistati prima dell’entrata in vigore della legge regionale stessa, sia per la valutazione della particolarità del caso e delle implicazioni socio sanitarie che lo stesso comporta.