Site icon ExPartibus

Lombardia, florovivaismo e agriturismo per territorio e tradizione

Giovanni Malanchini


Il relatore Malanchini: ‘Legge innovativa, vantaggi per aziende e consumatori’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia.

Vino e pesce solo di provenienza regionale, un massimo di 160 pasti al giorno e non più di 100 posti d’alloggio, una particolare attenzione alla valorizzazione della cucina tradizionale e ai prodotti del territorio, un articolo ad hoc per l’enoturismo.

Sono alcune delle novità introdotte dalla modifica della legge regionale 31, Testo Unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, approvata nella seduta di oggi 11 giugno del Consiglio regionale della Lombardia con 43 voti a favore, un contrario e 26 astenuti, che interviene su due diverse materie inserendo nuove disposizioni sul florovivaismo e aggiornando, con modifiche, la disciplina dell’agriturismo.

Il dibattito in Aula
Il provvedimento è stato sostenuto con convinzione da tutta la maggioranza di centrodestra.

Il relatore della legge, il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza Giovanni Malanchini, Lega, lo ha definito ‘innovativo’, sottolineandone le positive ricadute:

sugli oltre 1650 agriturismi lombardi, innalzando il livello qualitativo dei servizi per i consumatori e facendo di queste realtà una vera e propria ‘vetrina’ per i prodotti agroalimentari del nostro territorio regionale.

Un concetto ripreso dalla collega di partito Simona Pedrazzi, Lega, che in sede di dichiarazione di voto, ha ricordato anche le importanti novità relativa al comparto del florovivaismo, definito ‘strategico’, che ora vede:

più tutelata la competitività dei piccoli agricoltori nei confronti della crescente concorrenza dei ‘garden center’.

Semaforo verde da Forza Italia, che per voce del Presidente della Commissione Agricoltura, Ruggero Invernizzi, ha evidenziato come si sia data:

una grande mano agli operatori del settore, ma anche ai consumatori.  Abbiamo dato il massimo delle potenzialità a questi settori.

Le opposizioni hanno riconosciuto i ‘passi in avanti’ fatti nel corso dell’esame in Commissione rispetto al testo base deliberato dalla Giunta, in particolare sul ridimensionamento del numero massimo di pasti che possono essere serviti nei agriturismi, ma hanno rilevato alcune criticità che hanno impedito un voto favorevole.

In particolare, come hanno rilevato i Consiglieri Niccolò Carretta, Lombardi Civici Europeisti, e Matteo Piloni, PD:

il non aver voluto ridurre, da 100 a 60, il numero massimo di posti letto e l’aver voluto introdurre vincoli eccessivi a proposito dell’origine lombarda dei prodotti che si possono somministrare nelle strutture.

Osservazioni condivise dal Consigliere Andrea Fiasconaro, M5S, che ha anche espresso la contrarietà del suo gruppo:

alla possibilità di vendita di animali da compagnia e da cortile nelle aziende florovivaistiche

e ha lamentato un’attenzione troppo debole nei confronti

del principio della riduzione del consumo di suolo.

Durante la discussione sono stati approvati anche alcuni ordini del giorno.

Approvato quello del Consigliere Gianluca Comazzi, Forza Italia, che impegna la Giunta a emanare un apposito provvedimento finalizzato a definire con chiarezza, per quanto riguarda le attività florovivaistiche, l’elenco dei beni e prodotti complementari ammessi alla vendita.

Semaforo verde anche per l’ODG Fiasconaro che invita la Giunta a sostenere forme di aggregazione e di acquisti collettivi ‘per favorire i soggetti più piccoli’ del mondo agrituristico lombardo e per quello del consigliere Piloni che invita a prevedere procedure semplificate per favorire il passaggio generazionale in agricoltura.

Via libera anche al documento presentato dalla Consigliera Antonella Forattini, PD, su multifunzionalità e ippoturismo.

Alcune delle novità negli articoli del Testo Unico
Art. 75 del provvedimento, precisa in cosa consiste l’attività principale florovivaistica.

Si definisce un limite di superficie destinata all’attività di vendita dei prodotti complementari all’attività principale, non oltre il 10% e non superiore ai 1000 mq, e si definisce un assortimento merceologico a complemento del prodotto florovivaistico e complementare all’attività principale.

Art. 150, multifunzionalità: introduzione del concetto di multifunzionalità, sorpassando l’idea di agricoltura come produttrice di soli beni primari, ma anche di esternalità positive con effetti su tutto il territorio.

Art. 51, attività: l’articolo elenca tutte le attività agrituristiche che possono essere svolte dagli agricoltori quali, l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, fino a un massimo di 100 al giorno e sempre nel rispetto del certificato di connessione la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, improntate alla tradizione della cucina rurale lombarda, fino ad un massimo di 160 pasti al giorno, nel rispetto del certificato di connessione.

Possibilità di organizzare attività di degustazioni del prodotto aziendale.

Sono consentite attività agro – turistiche – venatorie, cinotecniche, ricreativo – culturali, ludico didattiche, di rilevanza sociale nonché di itturismo e ippoturismo.

Importante novità è l’introduzione del concetto di cumulabilità, ovvero i pasti non somministrati nei giorni previsti dal certificato di connessione potranno essere cumulati annualmente.

È consentita la somministrazione di alimenti e bevande al di fuori dell’azienda agrituristica per un massimo di 20 giornate l’anno, nel rispetto dei vincoli alla somministrazione pasti, art. 154 e in relazione dell’attività svolta.

Le attività di somministrazione pasti e ospitalità, potranno essere esercitate anche utilizzando l’abitazione e la cucina dell’imprenditore agricolo, purché non vengano somministrati più di 45 pasti al giorno e non vengano ospitate più di 15 persone.

L’imprenditore per quanto concerne i pasti può avvalersi del principio di cumulabilità.

Art. 154, locali da destinare ad attività agrituristiche: introduce l’obbligo di esistenza del fabbricato da utilizzare per l’attività agrituristica da almeno tre anni.

Si precisa anche che il fabbricato, per essere utilizzato nell’attività agrituristica, deve possedere il requisito di ruralità.

Art. 156, vincoli relativi alla somministrazione dei pasti: è stata aumentata dal 30 al 35% la percentuale relativa all’apporto di prodotti propri dell’azienda ed introdotta ex novo una percentuale pari al 30% per le aziende di montagna.

I prodotti del territorio sono confermati e vi rientrano tutti quelli dell’intero territorio regionale, comprese le Province limitrofe all’azienda, differentemente dalla legge vigente che identifica solamente la Provincia quale ‘zona’ dalla quale recuperare i prodotti.

Limitatamente alle colazioni, e questa risulta essere una novità, si stabilisce che deve essere garantito un apporto di prodotti propri non inferiore al 40%.

La somma dei prodotti propri e quelli del territorio non deve essere inferiore all’80% del totale dei prodotti utilizzati durante l’anno.

Nel restante 20% non possono essere compresi prodotti ittici di provenienza marina e vini provenienti da altre Regioni, fatta eccezione per vini provenienti da aziende agricole non lombarde, contigue alla Provincia dove ha sede l’azienda agrituristica.

Si evidenzia di come sulle tavole degli agriturismi sarà presente solo vino e pesce lombardo al 100%.

Limitatamente alle colazioni, e questa risulta essere una novità, si stabilisce che deve essere garantito un apporto di prodotti propri non inferiore al 40%.

Art. 158, classificazione e denominazione delle aziende agrituristiche: introduce le disposizioni per l’uso del marchio nazionale, condiviso dalle Regioni a livello ministeriale.

Art. 159, fattorie didattiche e fattorie sociali: riprendendo il concetto di multifunzionalità la Regione promuove le fattorie didattiche che attraverso attività ludiche e ricreative promuoveranno la divulgazione delle attività complementari a quella agricola.

Art. 160, enoturismo: un’altra novità di gran rilievo è l’introduzione di un articolo a promozione dell’enoturismo.

La Giunta provvederà ad istituire un elenco regionale degli operatori che saranno pubblicati sul sito della Regione.

È una forma di turismo che pone ovviamente al centro il vino e la sua produzione, ma non si limita alla sola degustazione, il turista viene reso partecipe del processo di produzione, entra direttamente in contatto con il produttore, la sua terra e la sua storia.

Art. 162, sanzioni: l’articolo è stato ampliato nei contenuti e completamente rivisto nel rispetto del principio della proporzionalità.

Per ogni fattispecie di violazione è stata prevista una sanzione che aumenta proporzionalmente alla gravità della violazione.

Exit mobile version