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Incardinato esame pdl ineleggibilità Presidente Giunta Campania

I Commissione consiliare permanente Campania


Modifiche alla legge elettorale regionale; modifiche legge attuativa autonomia differenziata

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La I Commissione consiliare permanente, Amministrazione Civile – Rapporti Internazionali e Normativa Europea – Autonomie Locali e Piccoli Comuni – Affari Generali Sicurezza delle Città – Risorse Umane – Ordinamento della Regione, presieduta dal Consigliere regionale Giuseppe Sommese, Azione, ha incardinato l’esame della Proposta di Legge ‘Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’art.2, comma 1, lett. f) della legge 2 luglio 2004, n.165’, ad iniziativa dello stesso Sommese;

della Proposta di Legge: ‘Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)’ ad iniziativa del capogruppo del PD Mario Casillo;

della Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante ‘Modifiche alla legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)’.

Dopo lo svolgimento delle discussioni generali, il Presidente Sommese ha fissato i relativi termini per gli emendamenti rispettivamente previsti di due, cinque, due giorni.

Nel recepire la norma nazionale, la Proposta di Legge ‘Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’art.2, comma 1, lett. f) della legge 2 luglio 2004, n.165’, prevede che

non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi

e prevede che

ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge

la quale entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Con la proposta di legge ‘Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)’ si vogliono apportate alcune modifiche alla legge elettorale della Regione Campania, la n. 4 del 2009: l’eliminazione del limite del 65% del premio di maggioranza;

l’introduzione della definizione della soglia di sbarramento al 3 per cento, già contenuta nel testo vigente, eliminando la possibilità di derogare alla stessa nel caso di collegamento ad un candidato Presidente che ottenga il 10 per cento dei voti;

l’introduzione della sospensione dalla funzione di Consigliere regionale nel caso l’eletto venga nominato Assessore regionale;

l’introduzione della ineleggibilità dei Sindaci dei Comuni campani e non solo di quelli dei Comuni superiori ai cinquemila abitanti.

Con la Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante ‘Modifiche alla legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)’, contro la quale la Regione Campania ha presentato richiesta di referendum abrogativo alla Corte Costituzionale, insieme con altre Regioni), si persegue l’obiettivo, come riportato nella relazione esplicativa, di

ricondurre l’articolato ai doverosi canoni di legittimità costituzionale attraverso modifiche idonee ad assicurare, sul piano concernente i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che gli stessi siano effettivamente garantiti e finanziati sulla base di criteri ispirati all’eguaglianza tra tutti i cittadini; sul piano formale e procedimentale, che non siano mortificate le attribuzioni delle Regioni e del Parlamento.

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