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Gara TPL, TAR Toscana respinge tutti i motivi di ricorso di Mobit

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Ceccarelli: ‘Sentenza limpida, vincono i cittadini’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È stata depositata la sentenza n. 344/2020 con cui il TAR Toscana, confermando la piena legittimità della gara regionale, ha respinto tutti i motivi di ricorso presentati da Mobit contro l’aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma ad Autolinee toscane.

Sottolinea con soddisfazione l’Assessore a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli:

È una sentenza limpida e non c’è molto da commentare: come abbiamo sempre detto, a vincere devono essere i cittadini. Queste sentenza è l’ennesima dimostrazione che la Regione ha fatto le cose per bene e nel rispetto delle leggi.

Per questo devo ancora volta ringraziare la struttura regionale, dai nostri tecnici del settore trasporti, all’avvocatura regionale, perché questa è una gara che è stata interamente progettata e gestita da strutture regionali, in ogni suo passaggio.

Ora la firma del contratto, per la quale siamo quasi pronti, e poi gli atti necessari per il passaggio dei beni che consentono l’esercizio del servizio. Purtroppo siamo in un momento estremamente complicato, servirà tanto senso di responsabilità da parte di tutti.

Sono certo che gli attuali gestori non faranno mancare la propria collaborazione: non possiamo permetterci troppi ritardi perché i cittadini toscani e i lavoratori del settore hanno aspettato abbastanza.

I contenuti della sentenza
Mobit sosteneva che il Piano economico finanziario, PEF, presentato da Autolinee toscane a sostegno della propria offerta, avrebbe dovuto essere escluso dalla Regione perché la società, indicando il leasing quale strumento per acquisire la disponibilità dei bus nuovi, avrebbe dovuto inserire i relativi costi tra gli oneri per investimento.

Il TAR ha respinto la tesi, riconoscendo la totale legittimità dell’operato dell’Amministrazione, in quanto il piano economico finanziario di Autolinee toscane era del tutto conforme alle linee guida della gara, che ammettevano ogni tipo di leasing e che stabilivano che i relativi costi avrebbero dovuto essere indicati tra i costi operativi nel piano economico.

In particolare, la sentenza evidenzia che

la classificazione dei canoni di leasing previsti nel PEF di Autolinee toscane come costi operativi anziché come servizio del debito contratto per l’acquisto dei mezzi non può essere ricondotto ad un artificio contabile o ad una operazione elusiva costituendo, al contrario, un naturale adeguamento del piano al mutato strumento sottostante utilizzato per il rinnovo del parco bus.

Anche le altre censure sono state tutte respinte, compresa quella, ancora una volta riproposta, dell’incostituzionalità della norma istitutiva del lotto unico regionale.

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