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De Lise, UNGDCEC: ‘Tutelare il diritto di difesa’

Matteo De Lise


‘Commissioni Tributarie adeguino dotazioni informatiche’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il diritto di difesa è uno dei principali diritti riconosciuti al contribuente nel diritto processuale.

Eppure, in epoca di pandemia sta subendo troppe limitazioni: l’ultima, in ordine di tempo, è quella prevista dall’art.27 del D.L. n. 137/2020 che stabilisce, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, che le controversie passino in decisione sulla base degli atti.

Vuol dire che il diritto di difesa oggi ha un ‘prezzo’ più basso di quello per una pubblica udienza da remoto?

Lo afferma Matteo De Lise, Presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.

Evidenzia De Lise:

La norma, al secondo comma, prevede anche la possibilità di insistere per la discussione ma sempre senza la possibilità di avere un confronto con il collegio prima della decisione.

La soluzione offerta è dunque una trattazione scritta che poco aggiunge al contraddittorio tra le parti, e che avverrà sempre in assenza del collegio giudicante.

La norma sembra voler trovare una soluzione pratica all’inadeguatezza delle dotazioni informatiche delle Commissioni Tributarie, ma questo deve avvenire senza limitare il diritto di difesa del contribuente.

Pertanto, l’intervento del legislatore è censurabile nella parte in cui sacrifica il diritto di difesa del contribuente che è incolpevole rispetto all’inadeguatezza delle strutture informatiche delle Commissioni Tributarie.

Per il Presidente dei giovani commercialisti:

Non è più tollerabile che per le inadempienze di altri a pagare siano il contribuente e i difensori tributari che non possono svolgere il loro lavoro.

Adeguare le dotazioni informatiche delle Commissione Tributarie costerebbe poche decine di migliaia di euro per singola Commissione: questa è la cifra per cui è ulteriormente limitato il diritto di difesa del contribuente.

Forse è il caso di fare un passo indietro e prevedere nella norma un termine massimo entro cui le Commissioni dovranno adeguarsi.

In attesa, sarebbe opportuno disporre brevi rinvii nei casi in cui non fosse possibile procedere con collegamento da remoto, perché non è tollerabile che l’unica “soluzione” possibile per il contribuente sia una discussione a trattazione scritta.

Insomma, occorre salvaguardare il diritto di difesa, permettendo al ricorrente di partecipare alla pubblica udienza, seppur da remoto, almeno in questa seconda ondata dell’emergenza sanitaria.

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