Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
L’ordinanza n. 78 del 14 ottobre 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
I punti salienti dell’ordinanza sono i seguenti:
All’esito dell’entrata in vigore del nuovo DPCM 13 ottobre 2020 e dell’ordinanza regionale n.78 di data odierna:
1. Per le attività dei ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili, trovano applicazioni le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, attività consentite fino alle 24:00 con servizio al tavolo, fino alle 21:00 in assenza di servizio al tavolo;
2. per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, è disposto l’obbligo di chiusura dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì, fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 13 ottobre 2020, attività consentite fino alle 24:00 con servizio al tavolo, fino alle 21:00 in assenza di servizio al tavolo;
3. lo svolgimento di sagre e fiere e, in generale, di ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione è consentito solo in forma statica e con postazioni fisse;
4. è confermata la vigenza del Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie allegato all’Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, on obbligo di nomina dei responsabili di sala e cucina per il rispetto delle norme anti Covid, ferme le limitazioni al numero dei partecipanti imposte dal DPCM 13 ottobre 2020;
5. l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06:00 – ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento DPCM 13 ottobre 2020;
6. ai gestori delle sale gioco e scommesse è fatto obbligo:
a) di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C;
b) di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone;
c) di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività e le ulteriori sanzioni previste.
7. Sono confermati i Protocolli di settore approvati con precedenti ordinanze regionali nonché l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.
8. Resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, oggi espressamente previsto dal DPCM 13 ottobre 2020.