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Consiglio regionale Lombardia: precisazione corsi obbligatori sicurezza

Consiglio regionale Lombardia


Obblighi relativi a visita medica preventiva in sede di assunzione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia.

Nessuna violazione in merito ai corsi obbligatori per la sicurezza in Consiglio regionale e nessuna omissione relativa all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, che ha reso obbligatoria per legge la formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Lo precisa una nota del Consiglio regionale della Lombardia in risposta alla comunicazione in merito inviata alla stampa dal Consigliere regionale Marco Fumagalli del Movimento 5 Stelle.

Nella nota si precisa che una prima formazione a tutto il personale del Consiglio regionale è sempre assicurata attraverso la pubblicazione sulla pagina “Sicurezza nei luoghi di lavoro” della INTRANET delle norme e delle informazioni relative a: organizzazione della prevenzione aziendale; corso per addetti videoterminale; esercizi di postura; formazione squadra di emergenza; percorsi d’esodo; il rischio elettrico; il rischio incendio; obblighi del lavoratore; piano d’emergenza; il rischio movimentazione manuale di carichi.

Di tale pagina viene data periodicamente comunicazione e pubblicizzazione a tutto il personale via e-mail, l’ultima delle quali inviata il 10 luglio 2018.

Per quanto riguarda il rischio incendio e il piano di evacuazione, nei mesi scorsi è stata altresì svolta formazione su tutti i piani del Palazzo. Anche in tali occasioni è stata rammentata la presenza sulla INTRANET delle informazioni sopra elencate.

Nel piano della formazione per gli anni 2018/2019 è stata prevista per il personale anche la formazione in aula su tali temi. La scelta di programmare la formazione nel 2019 è stata determinata da ragioni organizzative legate alla necessità di completare il piano di reclutamento del personale delle segreterie politiche.

Gran parte del personale contrattualizzato per le esigenze delle segreterie politiche era già in Consiglio regionale la scorsa legislatura e, quindi, difficilmente si può parlare di nuove assunzioni in senso sostanziale.

Obblighi relativi a visita medica preventiva in sede di assunzione
Per quanto attiene invece gli obblighi di cui all’art. 41 del d.lgs. 81/2008, legati alla visita medica preventiva in sede di assunzione, l’Amministrazione del Consiglio regionale evidenzia che dall’inizio della legislatura al 31 dicembre 2018 sono stati stipulati 190 contratti per segreterie politiche, di cui: 74 nel mese di maggio; 68 nel mese di giugno; 18 nel mese di luglio; 15 nel mese di settembre; 8 nel mese di ottobre; 5 nel mese di novembre; 2 nel mese di dicembre.

Gran parte del personale contrattualizzato per le esigenze delle segreterie politiche, era già in Consiglio regionale la scorsa legislatura e quindi difficilmente anche in questo caso si può parlare di nuove assunzioni; pertanto per l’effettuazione della visita medica è stata data la precedenza, compatibilmente con la programmazione già fatta con il CEMOC, al personale sottoposto all’uso del video terminale per più di 20 ore settimanali e a coloro che non avevano già avuto in precedenza rapporti di lavoro con il Consiglio regionale.

Nel corso del 2018 sono state fatte 107 visite di cui 43 concernenti il personale dei gruppi consiliari: le ulteriori visite sono già state programmate con il medico competente.
Anche per quanto riguarda le visite per i tirocinanti, su un totale di 15, ne sono già stati mandati a visita 11 e per i rimanenti 4 la visita è già stata programmata.

Ciò precisato, si ritiene utile infine fare qualche ultima considerazione sul fatto che gran parte delle 127 persone assunte per le segreterie politiche dall’inizio della XI legislatura regionale, erano già state contrattualizzate nel corso della X legislatura regionale.

Ciò porta, pertanto, a ritenere che, in assenza di un mutamento del rischio, tali soggetti non siano soggetti a visita preventiva. A ciò si aggiunga il fatto che spesso tali contratti vengono stipulati, risolti e ristipulati nell’arco di pochi mesi: una valutazione diversa da quella appena fatta, porterebbe quindi alla paradossale conseguenza di dover sottoporre a visita preventiva lo stesso soggetto più volte nell’arco dello stesso anno.

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