Modalità operative di rilevazione, riassorbimento ed eliminazione nei casi in cui non vi sia ragionevole certezza di recuperabilità negli esercizi futuri in base a quanto disposto dai principi contabili nazionali di riferimento
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento ‘La contabilizzazione e lo “storno” delle attività per imposte anticipate’.
Dopo aver fornito una breve e generale descrizione del fenomeno della fiscalità differita, lo studio fa chiarezza sulla disciplina contabile relativa all’iscrizione in bilancio delle attività per imposte anticipate, soffermandosi sulle modalità operative di rilevazione, di riassorbimento, negli esercizi futuri, e di eliminazione, “storno”, nei casi in cui non vi sia la ragionevole certezza della loro recuperabilità negli esercizi futuri, in base a quanto disposto dai principi contabili nazionali di riferimento.
La redazione del bilancio di esercizio trova le sue fonti normative negli articoli del Codice Civile e nei principi contabili nazionali, OIC, nonché nei principi contabili internazionali IAS/IFRS per le società che sono obbligate o che esercitano la facoltà di applicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005.
La determinazione della base imponibile, invece, deve avvenire nel rispetto della normativa fiscale prevista, in via prioritaria, dal D.P.R. n. 917/1986, di seguito anche “Testo Unico delle Imposte sui Redditi” o “TUIR”, la quale presenta finalità differenti rispetto alle regole civilistiche di preparazione e redazione del bilancio di esercizio.
Nel TUIR è esplicitamente previsto che, per le imprese in contabilità ordinaria, la determinazione del reddito di impresa deve avvenire applicando il principio di derivazione, art. 83 del TUIR, in base al quale le valutazioni effettuate per la redazione del conto economico rilevano autonomamente anche ai fini fiscali, salvo che le norme del TUIR non prevedano deducibilità differenti.
Le eventuali divergenze che emergono dall’applicazione della normativa civilistica per la redazione del bilancio di esercizio e la normativa fiscale per la determinazione della base imponibile fanno venir meno la coincidenza tra il risultato ante imposte e il reddito imponibile, con la conseguente determinazione del debito di imposta su una base imponibile differente rispetto al risultato civilistico di bilancio.
La contabilizzazione delle imposte sul reddito secondo il criterio dell’esigibilità, ossia imputando a conto economico le imposte determinate in base alla normativa fiscale, non permetterebbe di rispettare la competenza economica. Al fine di superare tale limite, il legislatore impone di rilevare, oltre alle imposte correnti espressive del debito di imposta emerso dalla dichiarazione dei redditi dell’impresa, anche le imposte di competenza economica, civilistica, relative agli esercizi futuri ma esigibili con riferimento all’esercizio in corso, imposte anticipate, e all’esercizio in corso ma che diverranno esigibili in esercizi futuri, imposte differite.
In tal modo, la somma algebrica operata in conto economico tra le imposte correnti, quelle anticipate e quelle differite consentirebbe di rispettare il principio della competenza economica, almeno con riferimento alle differenze temporanee tra normativa di bilancio e quella fiscale.
Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.