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Calata delle Fontanelle: dispositivo di traffico

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Chiusura per ripristino della sede stradale di Calata delle Fontanelle

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire il ripristino della sede stradale di Calata delle Fontanelle è stato istituito un particolare dispositivo di traffico temporaneo che prevede la chiusura della stessa.

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. prot. 23 lì, 8 luglio 2015

Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo, Calata delle Fontanelle chiusura strada per ripristino sede stradale.

IL DIRIGENTE
Premesso che la Municipalità3 in condivisione con la Municipalità2 ha necessità di ripristinare la sede stradale notevolmente dissestata in Calata delle Fontanelle; la stessa rientra nell’ambito di due Municipalità, Avvocata – Montecalvario Municipalità2 e Stella San Carlo Arena, Municipalità3;
Che tali lavori devono essere eseguiti a traffico chiuso garantendo in ogni modo il transito dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze dell’’Ordine e dei residenti.
Nella riunione del 2 luglio 2015, con personale del SAT della Municipalità 3 e dello Municipalità 2 e U.O. Stella è stato concordata la chiusura temporanea con il divieto di sosta dal 13 al 31 luglio 2015 , previo parere della Conferenza Permanente dei Servizi.
Visto il parere favorevole della conferenza permanente dei servizi con verbale n. 25 del 07/07/2015.
Ritenuto che per permettere la regolarità dei lavori, occorre che venga istituita una particolare disciplina di traffico, così come riportata nella parte dispositiva.
Considerato che il dispositivo di traffico che si intende adottare, è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Mobilità Sostenibile.

ORDINA

ISTITUIRE dalle ore 7.00 del 13 alle ore 24 del 31 luglio 2015 in via Calata delle Fontanelle
Divieto di transito veicolare con eccezione dei mezzi di soccorso, di emergenza, delle forze   dell’’ordine e dei residenti.
•Divieto di sosta e di fermata.
Sarà cura del Servizio Autonomo Polizia Locale, attuare le opportune deviazioni della circolazione stradale
secondo le prescrizioni di seguito riportate.
Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è ritenersi sospesa.
L’’installazione della segnaletica necessaria, per l’attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, in conformità delle disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale, nonché il preavviso di 48’ prima dell’intervento, è a carico dell’ impresa esecutrice dei lavori.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nei giorni indicati nella presente Ordinanza.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica, previsti dall’’art.12 del D.L30/4/1992 n.285, per l’’esatta osservanza della presente Ordinanza.
-A Norma dall’art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro 120 gg dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.
-Ai sensi dell’art.37 del C.d.S., D.Ls 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all’’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro 60 gg. Dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’’art.74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.