Sindaco: ‘azione del Comune e Città non si fermerà di fronte al pronunciamento del TAR’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Il TAR Campania Napoli ha depositato oggi la sentenza n 1471, con la quale ha rigettato il ricorso proposto dall’Amministrazione comunale contro la nomina del Commissario straordinario per la riqualificazione e la rigenerazione urbana del sito di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio.
L’Avvocatura comunale, costituita nel relativo giudizio con gli avvocati Ferrari, Pulcini, Andreottola e Crimaldi, nell’esaminare le motivazioni addotte dal Tribunale, ritiene che esse non siano condivisibili e dunque debbano essere sottoposte al vaglio del Consiglio di Stato.
In particolare, i legali del Comune ritengono che il motivo di incostituzionalità afferente all’utilizzo della decretazione d’urgenza, che, nel ricorso, era ampiamente sviluppato con il richiamo a molteplici precedenti della Corte Costituzionale, è stato respinto sulla base di un richiamo al degrado ambientale di Bagnoli, che era un dato insufficiente a ritenere necessaria la decretazione di urgenza, tenuto conto che sull’inquinamento ambientale sussiste una competenza ordinaria dell’Amministrazione statale che si protrae da decenni.
Gran parte delle motivazioni del TAR sono dedicate alla riscrittura parziale del comma 12 della legge sospettata di incostituzionalità, che ha eliminato ogni riferimento alla società di scopo costituita dal Soggetto Attuatore Invitalia e aperta al capitale privato, dei proprietari dei fondi limitrofi a Bagnoli. Il TAR ha ritenuto che tale modifica normativa rendesse improcedibili le critiche relative alla violazione dei principi di sussidiarietà stabiliti in Costituzione.
Sul punto rileva l’Avvocatura che il motivo sviluppato nel ricorso trascendeva la questione della società di scopo e si appuntava sulla mancanza di motivazione, nel decreto legge e nella legge di conversione, delle ragioni per le quali si cancellavano le prerogative del Comune in materia urbanistica. Anche il motivo di ricorso relativo alla esautorazione della procedura fallimentare è stato ritenuto improcedibile, per la modifica introdotta dal Decreto ‘Milleproroghe’ del febbraio 2016.
In realtà, secondo l’Avvocatura, tale modifica non comporta per i creditori fallimentari alcuna certezza in merito ai tempi di realizzazione ed alle modalità del loro credito, indipendentemente dalla modifica.
In definitiva, il TAR ritiene che, in base alla modifica normativa, si dovessero proporre dei motivi aggiunti, per contestare l’eventuale incostituzionalità anche della disciplina sopravvenuta. Tuttavia, poiché la riscrittura normativa non ha completamente sostituito le disposizioni sospettate di incostituzionalità, ad avviso dell’Avvocatura, il TAR avrebbe potuto comunque pronunciarsi sulle questioni ulteriori prospettate.
Il Sindaco Luigi de Magistris ha commentato la sentenza del TAR sottolineando che
c’è stato bisogno di una modifica legislativa straordinaria a mezzo del veicolo ‘Milleproroghe’ poco prima della discussione dinanzi al TAR per contestare la fondatezza di quella che la nostra Avvocatura aveva ritenuto un perverso intreccio tra capitali privati ed intervento pubblico. È questo è già un risultato davvero importante che da solo dà la cifra della giustezza delle nostre azioni messe in campo a tutela di un irrinunciabile bene collettivo.
Di certo, comunque, l’azione del Comune e della Città non si fermerà di fronte a questo pronunciamento del Tribunale Amministrativo ma proseguirà davanti al Consiglio di Stato che potrà e dovrà riesaminare l’esproprio di democrazia rappresentativa compiuto ai danni della città e del suo organo elettivo, il Consiglio Comunale, oggi di fatto privato della possibilità di tutelare le scelte urbanistiche su Bagnoli e sulla zona occidentale della Città.
Difendiamo la Città, sblocchiamo noi Bagnoli, la liberiamo dagli interessi speculativi e vinceremo alla fine questa battaglia.