Sentenza rivoluzionaria della I Sezione Civile del Tribunale di Napoli che finalmente mette fine ad una diatriba circa la compatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di presidente o componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cimitero Cardito – Crispano. Eleggibile il consigliere Nunziante Raucci.
La genesi. Questa sentenza è solo il punto di arrivo di un contenzioso che viene da lontano. Sebbene la presenza nell’organo consortile di consiglieri comunali fosse prassi nelle nomine di entrambi i comuni, la questione viene sollevata quando diviene presidente del CdA Nunziante Raucci. Viene alzato un polverone anche abbastanza trasversale, con l’opposizione fiancheggiata da consiglieri border line, ovvero con un piede dentro e l’altro fuori della maggioranza. La polemica fu alimentata da qualche malcontento dovuto alle aspirazioni frustate di chi ambiva alla stessa nomina. La situazione diviene paradossale al punto che chi aveva puntato i piedi per ottenere la presidenza del consorzio si trovava poi a sostenere la tesi dell’incompatibilità. Ci chiediamo che atteggiamento avrebbero avuto in caso di nomina. Avrebbero ancora posto la questione?
Il Parere. A confondere ulteriormente le cose arriva il parere di un legale a supporto della presunta incompatibilità, parere che sembra essere nettamente smentito, almeno in virtù di quanto deciso dalla sentenza del Tribunale. Il nocciolo della questione è un parere del Consiglio di Stato, I Sezione, del 10 novembre 2004, con n. 10166/2004, in risposta ad una richiesta del Ministero dell’Interno.
Il quel caso il Consiglio di Stato si pronunciava in maniera nettamente negativa nei confronti di quelle interpretazioni generiche o forzate dell’art. 67 del D.Lgs 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. L’articolo in questione fissa delle esimenti alle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Con uno svarione incomprensibile il parere viene visto da molti come una decadenza dello stesso articolo 67. A supporto della tesi della incompatibilità c’era anche qualche precedente sentenza che si esprimeva contro la previsione di esimente da parte di enti locali, anche se in contesti molto differenti.
La strada intrapresa. Il Comune di Cardito, sceglie, anche attirandosi addosso qualche polemica, una strada diversa. Qualcuno sostiene che il parere del Consiglio di Stato si limitasse a ribadire i paletti di quella che è l’applicabilità delle esimenti, che sono fissate dall’art. 67 del TUOEL e che non possono essere stravolte da Statuti di Enti Locali che ovviamente non hanno alcuna facoltà normativa. Restano però ferme le due condizioni che possono supportare l’esimente, ovvero la continuità di mandato e l’assenza di conflitti di interesse. La strada viene individuata, così come per legge, nella previsione specifica di esimente per gli incarichi consortili nello Statuto Comunale. Con delibera di Consiglio Comunale viene modificato l’art. 69 dello Statuto. La polemica sembra sopirsi, anche perché si è già in clima elettorale.
La nuova consiliatura. Nunziante Raucci si ricandida alla carica di consigliere comunale. Anzi, risulta essere il candidato più votato in assoluto. La polemica si scatena nuovamente. Qualcuno sostiene che Raucci è ineleggibile proprio per il fatto di occupare la carica di presidente del Cda consortile. Viene rispolverato il parere legale che diventa cavallo di battaglia. Raucci subisce un vero e proprio linciaggio politico e mediatico. Alla fine per sopire le polemiche lascia il consorzio. Sceglie di non raccogliere provocazioni. Il Consiglio Comunale, intanto, proclama regolarmente eletto Raucci.
Il ricorso. Dopo che il Consiglio Comunale ritiene di non potersi pronunciare rispetto alla presunta ineleggibilità, vi è il ricorso di un cittadino. Viene ribadita la richiesta di ineleggibilità, vengono usate sostanzialmente le argomentazioni dell’iniziale parere legale.
La sentenza. Rigettata ogni altra richiesta legata a possibili vizi di forma del ricorso, la sentenza però rigetta anche il ricorso stesso. Questo proprio perché la strada scelta dal Comune di Cardito viene giudicata pienamente legittima. Perché prevede espressamente l’esimente per le nomine nel CdA del consorzio. Perché nella proposta di delibera di modifica dello Statuto vengono messe in luce le due condizioni fissate dal TUOEL, la continuità di mandato e l’assenza di conflitto di interessi. Il cittadino ricorrente è condannato al pagamento delle spese legali nella misura di 2250 euro. Tutto ciò con la buona pace di esperti, di cassandre e populisti. Anche perché ormai saranno tutti d’accordo, lo avranno già detto tutti prima. Si sa, se la sconfitta è orfana, la vittoria ha tantissimi padri.
La giurisprudenza. La sentenza è destinata a fare giurisprudenza. La questione è effettivamente abbastanza intricata e per tanto era stata travisata da più parti. Il dispositivo, chiarissimo nell’interpretazione, fa definitivamente luce sulla questione.
Autore Pietro Riccio
Pietro Riccio, esperto e docente di comunicazione, marketing ed informatica, giornalista pubblicista, scrittore. Direttore Responsabile del quotidiano online Ex Partibus, ha pubblicato l'opera di narrativa "Eternità diverse", editore Vittorio Pironti, e il saggio "L'infinita metafisica corrispondenza degli opposti", Prospero editore.