Home Rubriche Politically uncorrect Dell’indipendenza dei popoli

Dell’indipendenza dei popoli

1072
Manifestazione Barcellona


Download PDF

Brevi riflessioni circa la possibilità di separazione dei popoli, tra cronaca e diritto internazionale

In queste ultime settimana una delle questioni che sta tenendo banco è quella delle aspirazioni indipendentiste della Catalogna, anche in relazione a quelle che sono istanze autonomiste, almeno in termini fiscali e amministrative di Regioni del nord Italia.

L’onda emotiva della manifestazione di sabato 11 novembre a Barcellona, che ha portato in piazza centinaia di migliaia di catalani è ancora forte.

Gli otto ministri dello sciolto governo regionale, come i due leader Jordi Sánchez e Jordi Cuixart arrestati per la dichiarazione di indipendenza del 27 ottobre, sono considerati prigionieri politici. I reati contestati dal governo centrale sono, tra gli altri, quelli di sedizione e ribellione.

Intanto, da Bruxelles, Carles Puigdemont e altri quattro ex ministri, hanno presentato ricorso contro la richiesta di estradizione.

Tante le posizioni che sono emerse, a favore o contro l’indipendenza catalana, con diverse sfumature di supporto ad entrambe le tesi.

Sostanzialmente, chi ritiene illegittimi gli atti del destituito governo, fa riferimento, così come il governo spagnolo, all’articolo 2 della Costituzione della nazione iberica:

La Costituzione si basa sulla indissolubile unità della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto alla autonomia delle nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà fra tutte le medesime.

Dall’altro lato, invece, chi, con diverse argomentazioni, sostiene le rivendicazioni catalane, anche con un riferimento improprio al concetto di autodeterminazione dei popoli, che va invece interpretato in un’accezione ben precisa, che non lo rende applicabile nello specifico.

La risoluzione 2625 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1970, faceva riferimento, in modo specifico, a popoli che versavano nella condizione di colonie.

Nel corso degli anni questo diritto è stato comunque esteso a quei popoli occupati da uno stato straniero e a gruppi minoritari in uno stato sovrano che si vedono sottratto ogni accesso all’esercizio del potere di governo.

Questo in linea molto generale, visto che non esiste una legislazione internazionale univoca e soprattutto considerando il fatto che, in altri casi, anche popoli che non rientravano in queste casistiche si sono visti investiti dall’appoggio della comunità internazionale per motivi politici e di equilibri tra blocchi contrapposti.

Gli stessi criteri non hanno univocità, essendo non sufficientemente specificati possono essere “stirati” o ristretti ad uso e consumo di chi li vuole applicare. Una possibile applicazione nella “questione meridionale”, ad esempio, porterebbe ad un discorso spinoso e che certamente non rientra tra le intenzioni di queste riflessioni che stiamo portando.

Ma in un momento in cui in Europa ci sono spinte separazioniste c’è indubbiamente da interrogarsi su quali possano e debbano essere i meccanismi attraverso i quali un popolo, liberamente e democraticamente, può imboccare la strada dell’indipendenza.

Anche perché di esempi anche recenti ne abbiamo alcuni.

Nel 1992, dopo una lunga discussione, il Parlamento Federale della Cecoslovacchia decise per la separazione, così dal primo gennaio 1993 sono nate la Repubblica Ceca e la Slovacchia.

In questo decennio, invece, le richieste separatiste scozzesi sono state gestite in modo totalmente diverso dal governo centrale del Regno Unito.
Con l’accordo di Edimburgo del 15 ottobre 2012 veniva sancita la possibilità del popolo scozzese di esprimersi in un referendum, effettivamente tenutosi il 18 settembre 2014, con la vittoria dei no con il 55,30% dei consensi.

Decisamente diverso, come abbiamo visto, l’atteggiamento del governo spagnolo.

Nell’affrontare questioni così importanti e delicate, però, il modo più complicato di procedere è quello di andare ad affrontare il caso specifico, laddove implicazioni di natura culturale, economica, politica, possono portare a conclusioni forzate.

Meglio fare un passo indietro, quindi, e cercare di ragionare sull’effettiva immutabilità di uno stato, di una costituzione, sulla pretesa istituzione perenne dei confini di una nazione.

La società negli ultimi decenni ha avuto profondi cambiamenti, sotto ogni punto di vista, mettendo in crisi quelli che sono gli schemi di lettura della sociologia classica.

In particolare, in Europa, l’accelerazione di alcuni meccanismi storici e politici ha portato a scenari impensabili solo fino a qualche anno fa.

La caduta del muro di Berlino con la conseguente unificazione delle Germanie, la disgregazione dell’Unione Sovietica o della Jugoslavia, il peso sempre maggiore dell’Unione Europea, disegnano delle nuove condizioni di cui non è possibile non tenere conto anche in questioni come quelle delle aspirazioni di secessione dei popoli.

Stati nati come risultati di politiche di annessioni più o meno palesi, o come risultati di decisioni prese a tavolino dopo i due conflitti mondiali.

Alcune delle costituzioni europee sono molto antiche, altre, sebbene più recenti, sembrano appartenere comunque ad un mondo che non esiste più.

Quella spagnola, ad esempio, anche se molto più recente, entrata in vigore alla fine del 1978, era stata promulgata in un contesto che era ancora quello post franchista.

Fondamentalmente ci poniamo una domanda. Che valore può avere la determinazione di un parlamento, seppur sorretto dalla piena investitura del potere popolare, nel corso degli anni?

Ovvero, può una costituzione, per quanto legittima, vincolare con le scelte compiute le future generazioni fino alla fine dei tempi?

Oppure un popolo, mutate le condizioni politiche, culturali, sociali, ha la possibilità di procedere a scelte diverse, pur nel rispetto dell’assetto costituzionale esistente e assolutamente attraverso dei meccanismi chiari e democratici?

Perché non dovrebbe essere recepita la lezione del Regno Unito, che pur non avendo un unico documento costituzionale, è definito quale stato unitario in cui coesistono quattro nazioni, ovvero Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord, ha individuato, come dicevamo, una modalità democratica per permettere alla Scozia di scegliere rispetto ad una possibile indipendenza?

Il problema fondamentale, però, è che la risposta a queste domande, soprattutto la scelta dei criteri, non può essere demandata al singolo stato, ma dovrebbe essere piuttosto argomento del diritto internazionale.

Solo in tale sede, crediamo possa essere immaginata una qualsiasi regolamentazione, intesa come accordo tra le nazioni.

I limiti di questa possibilità, però, sono molti, forse troppi. Il ruolo di organismi come l’ONU è molto fumoso, con un peso ancora troppo forte del Consiglio di Sicurezza, disposizioni troppo spesso disattese, anche quelle di diritto internazionale, sistema di monitoraggio e sanzionatorio reso poco credibile da troppe disparità di applicazione. In sostanza ancora oggi l’ONU rispecchia, a partire dallo stesso consiglio di sicurezza, i rapporti di forza ed economici scaturiti dalla seconda guerra mondiale.

Per cui, resta forse più comodo l’attuale vuoto regolamentale, che permette, di volta in volta, di scegliere in base ad opportunità politiche contingenti, con atteggiamenti diversi, di accondiscendenza e supporto, come nei casi del Kosovo, o fare orecchie da mercante, come nel caso, invece, del Kurdistan iracheno.

O della Catalogna.

Autore Pietro Riccio

Pietro Riccio, esperto e docente di comunicazione, marketing ed informatica, giornalista pubblicista, scrittore. Direttore Responsabile del quotidiano online Ex Partibus, ha pubblicato l'opera di narrativa "Eternità diverse", editore Vittorio Pironti, e il saggio "L'infinita metafisica corrispondenza degli opposti", Prospero editore.