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Napoli, emanata ordinanza di prevenzione e contrasto incendi

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prevenzione incendi


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Infrazioni all’ordinanza punite a termine dell’art. 17 della legge P.S.

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Misure di prevenzione e contrasto agli incendi in ambito urbano in relazione alla particolare contingenza climatica dell’estate 2017: questo l’oggetto di una ordinanza sindacale firmata dal Sindaco Luigi de Magistris e dal Vice Sindaco delegato all’ambiente Raffaele Del Giudice. 

Con l’ordinanza è dichiarato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull’intero territorio comunale fino al 30 Settembre 2017 e si ordina:

A tutti i proprietari – Conduttori – Detentori a qualsiasi titolo di terreni, prati, boschi, pascoli ed incolti, soprattutto se confinanti con aree pubbliche, ubicati nel territorio comunale, di provvedere, al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi, a proprie cure e spese, con decorrenza immediata entro 15 gg dalla data di pubblicazione della presente all’albo pretorio di adottare i seguenti interventi di prevenzione:

1. il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree a rischio;

2. assicurare, lungo i propri confini, un’apposita fascia frangi fuoco non inferiore a metri 50 e lo sgombero dei terreni di qualsiasi materiale combustibile;

3. ripulire i terreni della vegetazione erbacea ed arbustiva, fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali, confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri 20;

4. ripulire, a cura degli enti interessati, dalla vegetazione erbacea ed arbustiva, fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali, presente lungo le scarpate stradali, autostradali, ferroviarie;

5. i concessionari delle stazioni di servizio e di serbatoi esterni di gas e gasolio sono obbligati a mantenere priva di vegetazione, per un raggio di circa 20m, l’area circostante;

6. i gestori di cabine elettriche devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive per un raggio non inferiore a metri 10. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.

È vietato, inoltre:

1. In prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliate e in presenza di materiale facilmente infiammabile, nonché lungo le strade: accendere fuochi, usare fuochi d’artificio, lanterne cinesi e mongolfiere, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo d’incendio.

In deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto 1), è consentito:

l’utilizzo di fuochi d’artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, che si deve realizzare a distanza non inferiore a 1km dalle aree boscate o cespugliate.
Eventuali deroghe possono essere concesse unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire del fuoco in relazione alle caratteristiche  del luogo, da parte dell’Ente competente, che dovrà inoltrare comunicazione Stazione Carabinieri Forestale competente per il territorio, almeno 5 giorni prima della data del loro utilizzo.

2. Per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche parcheggiare sui prati e nei boschi.

3. Gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese.

A chiunque incombe, inoltre, l’obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.

Chiunque abbia notizia di un incendio nei terreni e nelle aree libere ha l’obbligo di darne immediato avviso al recapito:
Vigili del Fuoco 115
Carabinieri Forestale 1515
Protezione Civile Napoli

Salvo le più gravi sanzioni previste dal codice penale o da leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell’art. 17 della legge P.S.